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comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che
resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della contratto, come determinato in
sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi
dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di
cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi
criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti,
ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’articolo 24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del d.P.R. n. 34 del 2000 / articoli 61 e 90 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità
all’allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG1» - Edifici civili
ed industriali”. La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) Iscrizione alla camera di commercio con importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica,
nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del d.P.R. n. 207 del
2010;
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all’articolo 38 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:
Importi in euro
n.
1
Lavori
categ. Descrizione delle categorie
di lavorazioni omogenee
Importo lordo
(1)
OG1 OPERE EDILI
TOTALE GENERALE APPALTO
6/74
oneri
sicurezza
[2]
Incidenza
totale
[1 + 2]
%
(2)
142.000,00
3.750,00
145.750,00 100,00
142.000,00
3.750,00
145.750,00