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Senato della Repubblica
– 192 –
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
In relazione a questi obblighi, il Tribunale di Trieste, con la sentenza
n. 891/2002, ha precisato che «il nuovo testo dell’art. 6 comma 2, facendo
riferimento ai soli obblighi previsti dall’art. 4 comma 1 e dall’art. 5 comma
1 lett. a), limita la responsabilità del responsabile dei lavori al controllo
della sussistenza degli elementi documentali e allo svolgimento generale
dei poteri di verifica dell’attività del coordinatore, cioè ribadisce la distinzione tra la colpa generale accollata al responsabile dei lavori e quella
tecnica, della quale risponde il coordinatore, in quanto professionista».
Infine, il responsabile dei lavori, destinatario di obblighi sanzionati
penalmente, deve essere una persona fisica, anche nei lavori privati e,
in nessun caso, una ditta o una società, perché le responsabilità penali
sono personali e non possono essere di enti o imprese.
Per le opere pubbliche quanto appena detto è dichiarato espressamente, visto che il responsabile dei lavori è lo stesso responsabile del procedimento che è un tecnico della stazione appaltante.
Il Coordinatore in materia di sicurezza durante la realizzazione dell’opera
(CSE)
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996, e successive modificazioni, il CSE ha la duplice funzione di coordinamento di
quanto è stato previsto nel PSC (Piano di sicurezza e coordinamento)
con quanto realmente avviene in cantiere, e di controllo finalizzato alla
segnalazione al committente o al responsabile dei lavori delle eventuali
inosservanze alle prescrizioni del PSC.
In particolare, il CSE è sistematico testimone delle dinamiche organizzative e gestionali esistenti in cantiere. L’art. 5 del D.Lgs. n. 494/
1996, e successive modificazioni, definisce gli obblighi del CSE durante
l’esecuzione dei lavori.
Quanto previsto dalla normativa vigente a carico del CSE, ha fatto
nascere molte discussioni, con rigide prese di posizione tra i soggetti coinvolti, coordinatori, imprese, committenti e responsabili dei lavori, enti di
vigilanza e magistratura.
Per quanto riguarda gli obblighi previsti, secondo quanto richiesto dal
citato art. 5, comma 1, il CSE deve «verificare, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro». Questa definizione, però,
interpretata rigidamente dagli organi di vigilanza, può portare allo stravolgimento delle funzioni del CSE, facendolo apparire come un controllore
aggiunto, un ufficiale di polizia giudiziaria che deve vigilare con continuità in cantiere e non con le mansioni di un «gestore di processo»,
come avvenuto nel resto degli altri Stati membri che hanno recepito la direttiva 92/57/CEE.
Resta inteso che, durante il normale sviluppo dei lavori in cantiere,
anche se non è obbligo del CSE verificare la regolarità dei rapporti con-