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– l'uso dei nanomateriali soltanto in sistemi chiusi o in altri modi che escludano l'esposizione dei lavoratori fino a quando non sarà possibile rilevare e controllare l'esposizione in modo affidabile, – una chiara attribuzione delle responsabilità derivanti dall'uso dei nanomateriali a carico di produttori e datori di lavoro, – il valutare se sono trattate tutte le vie di esposizione (inalazione, contatto epidermico e altro); 16. chiede alla Commissione di compilare entro giugno 2011 un inventario dei diversi tipi e impieghi dei nanomateriali sul mercato europeo, pur rispettando i giustificati segreti commerciali, come le formule, e di rendere pubblico tale inventario; chiede inoltre alla Commissione di riferire, nel contempo, sulla sicurezza di tali nanomateriali; 17. reitera la sua richiesta di fornire informazioni ai consumatori sull'impiego di nanomateriali nei prodotti di consumo; ritiene che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali nelle sostanze, miscele o articoli debbano essere chiaramente indicati nell'etichettatura del prodotto (ad esempio, nell'elenco degli ingredienti anteponendo al nome dell'ingrediente il prefisso "nano"); 18. chiede la piena applicazione della direttiva 2006/114/CE al fine di evitare che i nanomateriali siano oggetto di pubblicità ingannevole; 19. chiede l'urgente messa a punto di protocolli di sperimentazione adeguati e di norme metrologiche per valutare il rischio di esposizione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente ai nanomateriali durante tutto il loro ciclo di vita, anche in caso di incidenti, in base ad un approccio pluridisciplinare; 20. chiede un incremento sostanziale dei finanziamenti destinati alla ricerca sugli aspetti ambientali, sanitari e della sicurezza dei nanomateriali durante il loro ciclo di vita, ad esempio istituendo un fondo speciale europeo nell'ambito del PQ7; esorta in particolare la Commissione a rivedere i criteri di ammissibilità del PQ7, affinché esso richiami e finanzi una quantità significativamente superiore di attività di ricerca finalizzate a migliorare i metodi scientifici di valutazione dei nanomateriali; 21. chiede alla Commissione di promuovere il coordinamento e gli scambi tra Stati membri in materia di ricerca e sviluppo, valutazione del rischio, elaborazione di orientamenti e regolamentazione dei nanomateriali, avvalendosi dei meccanismi esistenti (p. es. il sottogruppo sui nanomateriali istituito dalle autorità competenti nel quadro di REACH) oppure, se necessario, creandone di nuovi; 22. chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre quanto prima l'introduzione di una rete europea permanente e indipendente, incaricata di vigilare sulle nanotecnologie e i nanomateriali, nonché un programma di ricerca di base e applicato relativo alla metodologia di detta vigilanza (segnatamente metrologia, individuazione, tossicità ed epidemiologia); 23. chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare un dibattito pubblico europeo sulle nanotecnologie e i nanomateriali e sugli aspetti regolamentari dei nanomateriali; 24. riconosce che è essenziale eliminare gli ostacoli all'accesso ai brevetti in particolare per le 294 /PE 425.403 IT