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– l'uso dei nanomateriali soltanto in sistemi chiusi o in altri modi che escludano
l'esposizione dei lavoratori fino a quando non sarà possibile rilevare e controllare
l'esposizione in modo affidabile,
– una chiara attribuzione delle responsabilità derivanti dall'uso dei nanomateriali a carico
di produttori e datori di lavoro,
– il valutare se sono trattate tutte le vie di esposizione (inalazione, contatto epidermico e
altro);
16. chiede alla Commissione di compilare entro giugno 2011 un inventario dei diversi tipi e
impieghi dei nanomateriali sul mercato europeo, pur rispettando i giustificati segreti
commerciali, come le formule, e di rendere pubblico tale inventario; chiede inoltre alla
Commissione di riferire, nel contempo, sulla sicurezza di tali nanomateriali;
17. reitera la sua richiesta di fornire informazioni ai consumatori sull'impiego di nanomateriali
nei prodotti di consumo; ritiene che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali
nelle sostanze, miscele o articoli debbano essere chiaramente indicati nell'etichettatura del
prodotto (ad esempio, nell'elenco degli ingredienti anteponendo al nome dell'ingrediente il
prefisso "nano");
18. chiede la piena applicazione della direttiva 2006/114/CE al fine di evitare che i
nanomateriali siano oggetto di pubblicità ingannevole;
19. chiede l'urgente messa a punto di protocolli di sperimentazione adeguati e di norme
metrologiche per valutare il rischio di esposizione dei lavoratori, dei consumatori e
dell'ambiente ai nanomateriali durante tutto il loro ciclo di vita, anche in caso di incidenti, in
base ad un approccio pluridisciplinare;
20. chiede un incremento sostanziale dei finanziamenti destinati alla ricerca sugli aspetti
ambientali, sanitari e della sicurezza dei nanomateriali durante il loro ciclo di vita, ad
esempio istituendo un fondo speciale europeo nell'ambito del PQ7; esorta in particolare la
Commissione a rivedere i criteri di ammissibilità del PQ7, affinché esso richiami e finanzi
una quantità significativamente superiore di attività di ricerca finalizzate a migliorare i
metodi scientifici di valutazione dei nanomateriali;
21. chiede alla Commissione di promuovere il coordinamento e gli scambi tra Stati membri in
materia di ricerca e sviluppo, valutazione del rischio, elaborazione di orientamenti e
regolamentazione dei nanomateriali, avvalendosi dei meccanismi esistenti (p. es. il
sottogruppo sui nanomateriali istituito dalle autorità competenti nel quadro di REACH)
oppure, se necessario, creandone di nuovi;
22. chiede alla Commissione e agli Stati membri di proporre quanto prima l'introduzione di una
rete europea permanente e indipendente, incaricata di vigilare sulle nanotecnologie e i
nanomateriali, nonché un programma di ricerca di base e applicato relativo alla metodologia
di detta vigilanza (segnatamente metrologia, individuazione, tossicità ed epidemiologia);
23. chiede alla Commissione e agli Stati membri di lanciare un dibattito pubblico europeo sulle
nanotecnologie e i nanomateriali e sugli aspetti regolamentari dei nanomateriali;
24. riconosce che è essenziale eliminare gli ostacoli all'accesso ai brevetti in particolare per le
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