Download Untitled
Transcript
non in relazione a rapporti con Iren Servizi e Innovazione , accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la Vostra responsabilità o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’Appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata ad Iren Servizi e Innovazione che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.. Art. 12 – Subappalti Previa autorizzazione di Iren Servizi e Innovazione , sono subappaltabili le attività che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede d’offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall’art 118 del D Lgs. 12/04/06 n. 163 e s.m.i. e dell’art 170 del regolamento n. 207/2010. E’ fatto divieto alle imprese che abbiano concorso alla gara senza ottenerne l’aggiudicazione di divenire in qualsiasi fase di esecuzione del contratto, subappaltatori dell’impresa o imprese vincitrici. L'affidamento in subappalto è condizionato alla presentazione da parte dell'Appaltatore di apposita istanza con allegata documentazione, almeno 20 giorni prima della data prevista di effettivo inizio di esecuzione delle prestazioni. L’Appaltatore rimarrà l’unico e solo responsabile nei confronti di Iren Servizi e Innovazione e dei terzi per le attività subappaltate. Con riferimento a quanto disposto dall’art. 118 comma 3 del D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i. è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere a Iren Servizi e Innovazione , entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate. In caso di inadempienza, Iren Servizi e Innovazione sospenderà i successivi pagamenti. Non sono considerati subappalti i contratti che richiedono l’impiego di manodopera quali i noli a caldo e le forniture con posa in opera, se di importo inferiore al 2% dell’importo totale dell’appalto, qualora l’incidenza della manodopera sia inferiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Si precisa che il raggiungimento del 2% indicato è da considerarsi riferito nel suo complessivo e NON all’importo del singolo contratto. Art. 13 – Assicurazione L’Appaltatore dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 129 D.Lgs. n.163/2006 e dell’art. 125 D.P.R. 207/2010, una polizza di assicurazione che tenga indenne Iren Servizi e Innovazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni causati dal danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere anche preesistenti, verificatasi nel corso dell’esecuzione dei lavori per la somma stabilita in bando di gara. Le partite 1 (opere) 2 (opere preesistenti) e 3 (demolizioni e sgombero) dovranno avere quale somma assicurata 500.000,00 euro (cinquecentomila/00). La polizza dovrà anche assicurare Iren Servizi e Innovazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, considerando terzi a tutti gli effetti della garanzia anche la medesima Iren Servizi e Innovazione e qualsiasi società azionista, controllata e/o controllante, associata, affiliata o qualunque ente delle società predette ed i suoi dipendenti. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi ammonta a euro 5.000.000,00 euro (cinquemilioni/00). Tale polizza dovrà fare riferimento allo schema tipo 2.3 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n. 123, ed evidenziare la clausola di garanzia anche per attività per le quali la progettazione non sia espressamente richiesta. E’ ammessa una franchigia per sinistro di 5.000,00 € (cinquemila/00). Pagina 16 di 53