Download Guida pratica Direttiva Agenti Chimici 98/24/CE
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GUIDA PRATICA DIRETTIVA AGENTI CHIMICI di un programma di misurazione periodica dell’esposizione (cfr. allegato 4). In ogni caso, i parametri connessi con un funzionamento corretto delle installazioni saranno controllati periodicamente, al fine di garantirne l’efficacia nel tempo. Livello di rischio 4 Le situazioni di questo tipo sono quelle in cui si utilizzano sostanze estremamente tossiche o si impiegano in grandi quantità sostanze di tossicità moderata e queste possono essere facilmente rilasciate nell’atmosfera. Se si impiegano sostanze disciplinate dalla direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro 89/391/CEE), si dovranno inoltre rispettare le disposizioni della stessa e delle norme nazionali di recepimento. Questa direttiva è stata modificata dalla direttiva 97/42/CE e dalla direttiva 1999/38/CE, che ne estende l’ambito di applicazione agli agenti mutageni. In questi casi è indispensabile adottare misure appositamente studiate per il processo in questione, ricorrendo alla consulenza di un esperto. Questo livello di rischio richiede la valutazione quantitativa dell’esposizione secondo i procedimenti stabiliti negli allegati 4 e 5 di queste linee direttrici pratiche, oltre a massimizzare la frequenza della verifica periodica dell’efficacia dei sistemi di controllo. B. METODOLOGIA SEMPLIFICATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTE, INCENDIO ED ESPLOSIONE DOVUTI ALLA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI La metodologia di valutazione dei rischi di incidente chimico, di seguito esposta, è una proposta diretta a facilitare alle imprese che lavorano con gli ACP, siano esse o no industrie chimiche, e soprattutto alle piccole e medie imprese, il compito di identificare i pericoli e valutare i rischi associati all’utilizzo di tali prodotti al fine di realizzare una corretta e oggettiva pianificazione preventiva, sulla base dei risultati ottenuti con la loro applicazione. 98 Questa metodologia, applicata specificamente ai rischi associati allo stoccaggio e all’utilizzo di agenti chimici pericolosi, si incentra sul danno atteso e non sul danno massimo e include e sviluppa l’esperienza di applicazione di metodologie semplificate, basate sulla stima della probabilità di materializzazione della situazione di pericolo esaminata, sulla frequenza di esposizione alla stessa e sulle conseguenze normalmente attese nell’ipotesi di una sua effettiva materializzazione. Questi parametri sono presi in considerazione dal metodo W.T. Fine, oltre che da diverse metodologie elaborate dall’INSHT, costituendo anche i criteri previsti da alcune norme armonizzate elaborate dal CEN, tra le quali la EN 1050 e la EN 1127-1. La metodologia proposta consente di quantificare l’entità dei rischi esistenti e, di conseguenza, definire razionalmente una gerarchia di priorità per la loro correzione. A tale proposito, si parte dall’individuazione delle carenze esistenti negli impianti, attrezzature, processi, mansioni ecc., in relazione agli ACP. Tali carenze o inadempienze vengono messe in relazione con le frasi R assegnate ai diversi ACP che intervengono, ottenendosi in questo modo il livello di pericolosità oggettiva (LPO) della situazione. In seguito, si definisce il livello di esposizione in base al livello di pericolosità identificato e, tenendo conto della gravità attesa delle conseguenze (le conseguenze normalmente attese devono essere predefinite dalla persona che applica la metodologia), si valuta il rischio, ottenendo il livello di rischio stimato per la situazione considerata. Quindi, questo metodo valuta il livello di rischio come prodotto di tre variabili: LR = LPO x LE x LC Dove LR: LPO: LE: LC: livello di rischio livello di pericolosità oggettiva livello di esposizione livello di conseguenze Le informazioni fornite da questo metodo sono orientative, essendo il suo scopo di facilitare all’imprenditore la prioritarizzazione dei suoi interventi preventivi con criteri oggettivi e, di conseguenza, aiutarlo nella loro pianificazione preventiva. Di seguito, viene descritto il processo per la stima delle variabili citate. 1. Livello di pericolosità oggettiva Si definisce livello di pericolosità oggettiva (LPO) l’entità del vincolo che si prevede tra il complesso di