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GUIDA PRATICA DIRETTIVA AGENTI CHIMICI
di un programma di misurazione periodica dell’esposizione (cfr. allegato 4). In ogni caso, i parametri connessi con un funzionamento corretto delle installazioni saranno controllati periodicamente, al fine di
garantirne l’efficacia nel tempo.
Livello di rischio 4
Le situazioni di questo tipo sono quelle in cui si
utilizzano sostanze estremamente tossiche o si impiegano in grandi quantità sostanze di tossicità moderata e queste possono essere facilmente rilasciate nell’atmosfera. Se si impiegano sostanze disciplinate
dalla direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28
giugno 1990, relativa alla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti
cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro 89/391/CEE), si dovranno inoltre rispettare le disposizioni della stessa e delle norme nazionali di recepimento. Questa direttiva è stata modificata dalla direttiva 97/42/CE e dalla direttiva
1999/38/CE, che ne estende l’ambito di applicazione agli agenti mutageni.
In questi casi è indispensabile adottare misure appositamente studiate per il processo in questione, ricorrendo alla consulenza di un esperto. Questo livello di
rischio richiede la valutazione quantitativa dell’esposizione secondo i procedimenti stabiliti negli allegati 4
e 5 di queste linee direttrici pratiche, oltre a massimizzare la frequenza della verifica periodica dell’efficacia
dei sistemi di controllo.
B.
METODOLOGIA SEMPLIFICATA PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTE,
INCENDIO ED ESPLOSIONE DOVUTI
ALLA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI
PERICOLOSI
La metodologia di valutazione dei rischi di incidente
chimico, di seguito esposta, è una proposta diretta a
facilitare alle imprese che lavorano con gli ACP, siano
esse o no industrie chimiche, e soprattutto alle piccole e medie imprese, il compito di identificare i pericoli e valutare i rischi associati all’utilizzo di tali prodotti al fine di realizzare una corretta e oggettiva pianificazione preventiva, sulla base dei risultati ottenuti con
la loro applicazione.
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Questa metodologia, applicata specificamente ai rischi
associati allo stoccaggio e all’utilizzo di agenti chimici
pericolosi, si incentra sul danno atteso e non sul
danno massimo e include e sviluppa l’esperienza di
applicazione di metodologie semplificate, basate sulla
stima della probabilità di materializzazione della
situazione di pericolo esaminata, sulla frequenza di
esposizione alla stessa e sulle conseguenze normalmente attese nell’ipotesi di una sua effettiva materializzazione. Questi parametri sono presi in considerazione dal metodo W.T. Fine, oltre che da diverse
metodologie elaborate dall’INSHT, costituendo anche
i criteri previsti da alcune norme armonizzate elaborate dal CEN, tra le quali la EN 1050 e la EN 1127-1.
La metodologia proposta consente di quantificare l’entità dei rischi esistenti e, di conseguenza, definire razionalmente una gerarchia di priorità per la loro correzione. A tale proposito, si parte dall’individuazione delle
carenze esistenti negli impianti, attrezzature, processi,
mansioni ecc., in relazione agli ACP. Tali carenze o
inadempienze vengono messe in relazione con le frasi
R assegnate ai diversi ACP che intervengono, ottenendosi in questo modo il livello di pericolosità oggettiva
(LPO) della situazione. In seguito, si definisce il livello
di esposizione in base al livello di pericolosità identificato e, tenendo conto della gravità attesa delle conseguenze (le conseguenze normalmente attese devono
essere predefinite dalla persona che applica la metodologia), si valuta il rischio, ottenendo il livello di rischio
stimato per la situazione considerata.
Quindi, questo metodo valuta il livello di rischio
come prodotto di tre variabili:
LR = LPO x LE x LC
Dove
LR:
LPO:
LE:
LC:
livello di rischio
livello di pericolosità oggettiva
livello di esposizione
livello di conseguenze
Le informazioni fornite da questo metodo sono orientative, essendo il suo scopo di facilitare all’imprenditore la prioritarizzazione dei suoi interventi preventivi
con criteri oggettivi e, di conseguenza, aiutarlo nella
loro pianificazione preventiva. Di seguito, viene
descritto il processo per la stima delle variabili citate.
1.
Livello di pericolosità oggettiva
Si definisce livello di pericolosità oggettiva (LPO)
l’entità del vincolo che si prevede tra il complesso di