Download IT - Senato della Repubblica
Transcript
Articolo 9 Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza: a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un giocattolo; b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un giocattolo. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare tali informazioni per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici. CAPITOLO III CONFORMITÀ DEL GIOCATTOLO Articolo 10 Requisiti essenziali di sicurezza 1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti, per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza, dall'allegato II. 2. Il giocattolo, comprese le sostanze chimiche che contiene, non deve compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sia utilizzato conformemente alla sua destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità dell'utilizzatore e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare per quanto riguarda i giocattoli che ▌sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri gruppi di età indicati. Le etichette apposte a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, nonché le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sulla pericolosità e sui rischi di danni che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali rischi. 3. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi. Articolo 11 Avvisi 1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 5 vanno utilizzate nella versione ivi figurante. 17266/08 20 JUR IT