Download IT - Senato della Repubblica

Transcript
Articolo 9
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di vigilanza:
a)
qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un giocattolo;
b)
qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un giocattolo.
Gli operatori economici devono essere in grado di presentare tali informazioni per un periodo di
dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e di dieci anni
dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori economici.
CAPITOLO III
CONFORMITÀ DEL GIOCATTOLO
Articolo 10
Requisiti essenziali di sicurezza
1.
Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano
immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti, per
quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i requisiti
specifici di sicurezza, dall'allegato II.
2.
Il giocattolo, comprese le sostanze chimiche che contiene, non deve compromettere la
sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sia utilizzato conformemente alla sua
destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale
dei bambini.
Si deve tenere conto dell'abilità dell'utilizzatore e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in
particolare per quanto riguarda i giocattoli che ▌sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi
o ad altri gruppi di età indicati.
Le etichette apposte a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, nonché le istruzioni per l'uso di cui i
giocattoli sono corredati, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza
sulla pericolosità e sui rischi di danni che l'uso dei giocattoli comporta e sul modo di evitare tali
rischi.
3.
I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per
tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi.
Articolo 11
Avvisi
1.
Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza dell'uso, le avvertenze prescritte dall'articolo
10, paragrafo 2, indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente
all'allegato V, parte A.
Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le
avvertenze ivi elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 5 vanno utilizzate nella versione ivi
figurante.
17266/08
20
JUR
IT