Download Istruzioni per l'uso

Transcript
CAPO 15 bis
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI A VELA
Articolo 15 bis.01
Applicazione della Parte II
Oltre alle disposizioni della parte II, alle navi da passeggeri a vela si applicano le disposizioni del
presente capo.
Articolo 15 bis.02
Deroghe per talune navi da passeggeri a vela
1.
2.
Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri a vela aventi LWL non
superiore a 45 m e un numero massimo autorizzato di passeggeri non superiore a LWL in metri
interi:
a)
articolo 3.03, paragrafo 7, purché le ancore non siano trasportate in cubie;
b)
articolo 10.02, paragrafo 2, lettera d), in ordine alla lunghezza;
c)
articolo 15.08, paragrafo 3, lettera a);
d)
articolo 15.15, paragrafo 9, lettera a).
In deroga al paragrafo 1, il numero di passeggeri può essere portato a 1,5 volte la LWL in metri
interi nella misura in cui la velatura, le manovre e le attrezzature del ponte lo consentono.
Articolo 15 bis.03
Requisiti di stabilità delle navi che navigano a vela
1.
Per il calcolo del momento di sbandamento ai sensi dell'articolo 15.03, paragrafo 3, è tenuto
conto delle vele ammainate nel determinare il centro di gravità della nave.
13274/1/05 REV 1
ALLEGATO II
GC/as
DG C III
253
IT