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3. L’IMPRENDITORE AGRICOLO 3.1 Obblighi dell'imprenditore agricolo Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) si applica all'azienda agricola in presenza di lavoratori subordinati, che in agricoltura sono rappresentati da lavoratori fissi, occasionali, stagionali, lavoratori familiari con vincoli di subordinazione, lavoratori minori. L’art. 21 del DLgs 81/08 estende però anche ai lavoratori autonomi, compresi i coltivatori diretti e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, due obblighi prima ricadenti solo sui datori di lavoro con dipendenti o assimilati: utilizzare macchine e attrezzature a norma e munirsi di dispositivi di protezione individuali. Nel 2012 e 2013 sono stati pubblicati due importanti interventi normativi che riguardano il settore agricolo: - il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 prevede l’obbligo del Documento di valutazione dei rischi DVR per tutte le aziende con meno di 10 lavoratori, che sostituisce l’autocertificazione. Quindi anche l’imprenditore agricolo che si avvale di lavoratori stagionali, occasionali, ha l’obbligo di redigere il DVR; - Decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27/3/2013, recante disposizioni semplificative degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, previsti dall’art. 3, comma 13, del D. Lgs. 81/2008, per le aziende che impiegato lavoratori stagionali per meno di 50 giornate/anno, ( capitoli 19 e 16: Informazione e formazione e Sorveglianza Sanitaria). In sintesi i principali obblighi del datore di lavoro riguardano: • valutazione dei rischi con redazione del documento; • nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del medico competente (se ne emerge la necessità dalla valutazione dei rischi), degli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi • ambienti di lavoro rispondenti ai requisiti igienici e strutturali; • macchine ed attrezzature dotate dei dispositivi di protezione, conformi alla normativa e di marcatura CE se costruite dopo il 1996*; • adozione delle misure di prevenzione per i rischi individuati; • uso di idonei dispositivi personali di protezione*; • formazione ed informazione dei lavoratori sui rischi; • sorveglianza sanitaria ai lavoratori da parte del medico competente. * obblighi per il coltivatore diretto senza lavoratori subordinati e collaboratore familiare 22