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DVR
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Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il
raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.
Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D.
Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure
aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.
Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni
qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del
grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.
Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle ATTIVITA’ LAVORATIVE presenti
nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono
finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della produzione).
All’interno di ogni attività lavorativa sono state individuate le singole FASI a cui sono associate:
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Macchine ed attrezzature impiegate
Sostanze e preparati chimici impiegati
Addetti
D.P.I.
Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:
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derivanti dalla presenza dell’operatore nell’ambiente di lavoro
indotti sul lavoratore dall’ambiente esterno
conseguenti all’uso di macchine ed attrezzature
connessi con l’utilizzo di sostanze, preparati o materiali pericolosi per la salute.
DEFINIZIONI RICORRENTI
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del
verificarsi del danno.
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui
all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Documento di Valutazione dei Rischi
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