Download IgIene e SIcurezza

Transcript
5- IL COMPUTO DEI LAVORATORI
L’art. 4 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la metodologia di conteggio dei lavoratori utilizzati nell’azienda agricola.
Tale regolamentazione ha una rilevanza notevole, infatti, se è vero che aI fine
dell’applicabilità del D.Lgs. 81/2008 è sufficiente la presenza in azienda di
un solo lavoratore subordinato per una sola giornata nell’anno, è anche vero
che esistono alcuni punti di questa normativa che devono essere applicati in
funzione del numero di lavoratori.
Si tratta in particolare:
- della possibilità di autocertificare o di utilizzare le procedure standardizzate
per la redazione della valutazione dei rischi (art. 29);
- dell’esigenza di effettuare la riunione periodica;
- dell’opportunità di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- dello svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 34).
Per decidere se il datore di lavoro agricolo, ai fini della valutazione del rischio,
possa ancora usufruire della semplice “autocertificazione” oppure debba redigere il documento scritto, bisogna determinare se impiega fino a 10 o più di 10
lavoratori.
Ai fini dell’applicazione di tutte quelle disposizioni in materia, che fanno riferimento alle dimensioni delle imprese dal punto di vista delle risorse umane
utilizzate, si specificano che rientrano nel computo:
- i lavoratori utilizzati mediante somministrazione (che si computano sulla
base del numero di ore effettivamente prestato nell’arco di un semestre);
- i lavoratori stagionali (a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario
di lavoro effettuato);
- i lavoratori impiegati per l’intensificazione dell’attività in determinati periodi
dell’anno nel settore agricolo (considerati ULA, cioè unità lavorative annue).
Diversamente sono esclusi:
- i collaboratori familiari;
- i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i prestatori di lavoro accessorio;
21