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Tanto lo conosceva, occorre aggiungere, che lo collocò, iniziando la sua collaborazione a febbraio del 1996, nel
traffico di stupefacenti avvenuto nell’aprile 1993, in cui lo aveva già collocato, con le stesse modalità e nello
stesso ruolo, Carra Pietro (cinque mesi prima, mentre era ristretto in altro carcere).
Venendo poi all’argomento “forte” utilizzato da più di un difensore per provare la falsità di Carra o di Ferro,
ovvero di entrambi (la contestuale presenza di Barranca e compagnia in luoghi diversi del territorio nazionale
nella stessa ora), va detto che esso confonde l’errore, in cui chiunque può incorrere, con la falsità.
E’ vero, infatti, che Carra colloca Barranca nel suo magazzino nella serata del 23 maggio 1993, mentre Ferro lo
colloca a Prato nella mattinata dello stesso giorno. Ma è già stato detto, commentando la strage di via dei
Georgofili, che Ferro ricorda male l’ora del suo arrivo a Prato: non nella mattinata del 23 maggio, ma nella prima
mattinata del 24 maggio 1993, come risulta, in maniera inconfutabile, dall’esame della documentazione fornita
dall’Alitalia (l’aereo, con a bordo Ferro Vincenzo, partì da Palermo per Roma alle ore 20,45 del 23 maggio).
Il fatto che Ferro abbia ancorato il suo ricordo al giorno del suo “fidanzamento” non vuol dire quasi nulla, posto
che il “fidanzamento”, nella generalità dei casi, non avviene in un giorno (a meno che non si intenda per
fidanzamento una cerimonia o uno scambio di doni, cui il Ferro non ha fatto neppure cenno).
Comunque, sul ricordo del Ferro va data senz’altro la prevalenza alle risultanze degli accertamenti di PG, che
non si fondano sull’incerta memoria di una persona ma sui documenti forniti dalla società di navigazione aerea
(almeno questi, si potrà pur dire, scevri da sospetti).
Quanto, poi, all’incongruenza delle dichiarazioni di Carra, lamentate dal difensore di Barranca con riferimento
alla preconizzazione di viaggi già nell’inverno 1992, quando le stragi erano ancora da venire (Dice: 'che poi te li
faccio fare io, un paio di viaggi'), questa Corte non vede, per quanto voglia “inspicere” e dubitare, dove sia
l’incongruenza.
Infatti, dopo il carico delle sigarette di Ciareddu (contesto in cui si iscrive l’affermazione di Carra), venne il
carico dell’hascisch, e non dell’esplosivo. L’affermazione di Carra (che, tra l’altro, si è limitato a riferire quanto
dettogli dal Barranca) può benissimo essere letta come preconizzazione di viaggi aventi ad oggetto droga, che
Barranca aveva sicuramente il vizio di trafficare (come detto da Drago, Di Filippo Pasquale, Di Filippo
Emanuele, Scarano e, ultimo, Carra).
Nemmeno rappresenta un “riscontro negativo”, per Barranca e per qualsiasi altro imputato, il fatto che il 27/5/93
la Polizia Stradale di Fiano Romano, controllando il Carra, non fece menzione, nell’interrogazione al CED del
Ministero dell’Interno, di Barranca.
Si è visto, infatti, commentando la strage di via dei Georgofili, che la Polizia non fece menzione nemmeno del
Carra, in quanto si limitò a interrogare il CED sulla targa del veicolo controllato. Tutto ciò torna perfettamente
con quanto riferito dal dr. Zito e da vari altri testi: la PS effettua controlli della più vari natura (sulle persone,
sulle targhe, sui telai, ecc.) a seconda delle occasioni e delle necessità.
Non c’è nulla di “strano” in tutto questo. Anzi, la stranezza sarebbe nell’ipotesi contraria (se la Polizia si
attenesse, cioè, ad un protocollo rigido, dando l’opportunità ai contravventori di passare attraverso le maglie
dello stesso).
Non vi sono, quindi, né incongruenze né contraddizioni nelle dichiarazioni dei vari collaboratori. Vi è, invece,
logica e stabilità, nonché evidenti e significative convergenze.
Convergenze che, stante la vicenda processuale di ognuno dei collaboratori (Scarano fu arrestato nel giugno
1994; Carra nel luglio 1995; Ferro rimase sempre a piede libero), depongono sicuramente per la veridicità del
loro portato confessorio e accusatorio (anche, per quel che qui rileva, relativo a Barranca).
Questa convergenza rappresenta, già di per sé, un riscontro “individualizzante” su Barranca, come richiede il
difensore di quest’ultimo, giacché non ha nessun fondamento la tesi, variamente sostenuta, che i riscontri cd.
individualizzanti debbano essere anche “oggettivi”, come si è già detto.
Conclusioni. Su Barranca vi è prova diretta che egli abbia partecipato personalmente a cinque stragi su sette,
sempre curando la parte preliminare dell’approvvigionamento, del carico e della spedizione dell’esplosivo sul
luogo degli attentati; nelle prime due stragi (via Fauro e via dei Georgofili) assolvendo anche ad una funzione
operativa in loco (a Firenze fu addirittura lo “stratega” della strage).
La funzione principale assolta da Barranca (approvvigionamento e spedizione dell’esplosivo) in tutta la
complessa vicenda portata all’esame di questa Corte impone di ritenere che egli abbia fornito un contributo
anche in ordine alle due stragi (Olimpico e Formello) che, a detta dei collaboratori, non videro la sua
partecipazione al momento esecutivo.
Si è visto, infatti, che la fase preliminare fu sempre curata da Barranca, insieme a Lo Nigro, e che Lo Nigro
partecipò a tutte le stragi.