Download Untitled

Transcript
Piano di Governo del Territorio del Comune di Venegono Superiore
C07 - Norme Piano delle Regole
Sezione V - ZONE PER ATTIVITA' ORTOFLOROVIVAISTICHE – C3
Art. 91 – Obiettivi di piano
1. Le presenti zone per attività orto-florovivaistiche sono prioritariamente destinate alla realizzazione ed al
potenziamento di attività ortofloro- vivaistiche specializzate.
Art. 92 – Modalità d'intervento
1. Ogni attività edilizia eccedente la manutenzione ordinaria o straordinaria, il recupero o il risanamento dei
manufatti esistenti deve essere preceduta da "progetto d'insieme" esteso all'intero ambito perimetrato sulle
tavole grafiche di P.G.T..
2. Il "Progetto d'insieme" deve essere studiato al fine di coordinare le norme estetico-edilizie dell'ambito
entro il quale ricadono gli edifici, gli interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione finalizzati al
potenziamento delle attività florovivaistiche esistenti ed all'inserimento di attrezzature specifiche relative
anche alla commercializzazione di prodotti attinenti al settore primario.
Il "progetto d'insieme" deve dare, inoltre, dimostrazione di come si procede nel rispetto della legislazione
statale e regionale vigenti in materia di potenziamento delle aziende agricole.
3. In tutti i manufatti esistenti sono ammessi:
a. gli interventi conservativi di cui alle lettere a), b), c), d), art.27 l.r. 12/05 e s.m.i,
b. gli interventi di adeguamento igienico funzionale,
c. di demolizione e ricostruzione
d. di ampliamento,
e. di nuova costruzione nei limiti di cui ai successivi punti al fine di perseguire gli obiettivi di piano e per
l'introduzione delle destinazioni d'uso previste.
4. Tali operazioni sono assentite attraverso "intervento singolo".
Art. 93 – Indici urbanistici
1. Nella zona funzionale per attività orto-florovivaistiche si applicano i disposti delle zone agricole; inoltre:
H. max.: ml 8,00
residenza: nella misura max. di 360.00 mc per azienda agricola insediata;
distanze degli edifici e dei manufatti a carattere permanente:
- dalle strade: ml 20.00;
- dai confini: ml 5,00;
- dagli edifici posti fuori dall'area di intervento: ml 10,00.
2. E' consentita la copertura stagionale degli spazi per la coltura specializzata, limitatamente alle coltivazioni
specialistiche in atto o programmate.
3. I manufatti coperti debbono essere considerati quali "attrezzature ed infrastrutture" ai sensi e per gli effetti
della L.R.12/05 e s.m.i..
Art. 94 – Prescrizioni particolari
a. accessibilità del pubblico
Pur considerando la superficie di pertinenza quella "d'area aziendale" in essere alla data di adozione delle
presenti norme, la parte accessibile al pubblico non potrà superare il 40% della superficie coperta massima
comunque realizzabile entro il perimetro dei singoli ambiti.
i n g. F r a n c o L u r a s c h i
s e d e o p e r a t i v a:
a r c h. D o n a t e l l a C a t t a n e o
v i a D e N o t a r i s, 2
a r c h. F r a n c e s c a P o r f i r i
VenegonoS uperiore-VA
t e l. 0 3 3 1 8 5 8 6 1 9
e-m a i l:
a v v. D i e g o G r a n a t a
[email protected]
48