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Piano di Governo del Territorio del Comune di Venegono Superiore C07 - Norme Piano delle Regole 8 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP) 1. Per superficie lorda di pavimento si intende la misura degli spazi agibili, rilevante ai fini della determinazione e verifica dei carichi urbanistici, calcolati in conformità alle normative regionali vigenti in materia di risparmio energetico, costituita dalla somma delle superfici dei singoli piani comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali di chiusura e delle strutture verticali di sostegno, delle superfici degli eventuali piani interrati, seminterrati e soppalchi, con esclusione dei sottotetti trasformati ai fini abitativi in applicazione delle relative disposizioni regionali. 2. Sono esclusi dal computo della SLP: a. porticati, portici, logge; b. le serre bioclimatiche, verificate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia energetica; c. i “muri solari” nel limite di 0,60 mq di superficie muraria ogni mq di superficie abitabile. d. scale aperte e vani scala comuni compresi nella sagoma di edifici costituiti da più unità immobiliari. e. le cantine e gli spazi accessori interrati e/o seminterrati, con altezza interna massima non superiore a m 2,50, misurata tra strutture portanti orizzontali. Si considerano interrati o seminterrati i volumi sporgenti fino ad un massimo di 1,2 m dalla quota naturale del terreno o dalla quota di progetto se inferiore, fatti salvi gli sbancamenti funzionali alla realizzazione degli accessi, anche carrabili. f. i volumi tecnici come definiti dalla Circolare Ministero LL.PP. 31 Gennaio 1973 n. 2474 e le cabine di trasformazione dell'energia elettrica. g. le autorimesse seminterrate o interrate, nei limiti della dotazione richiesta dal Piano delle Regole, con altezza massima interna inferiore a m 2,50, ed i relativi spazi di manovra e di accesso con altezza fino a 3.00 m. h. i sottotetti, aventi altezza massima misurata all’intradosso dei travetti poggianti sulla trave di colmo pari a 2,10 m, altezza massima interna misurata all'imposta del tetto pari a 0,50 m. i. i sottotetti di edifici esistenti alla data di adozione del PGT, aventi altezza calcolata secondo le norme del previgente Piano Regolatore Generale. l. i sottotetti, che alla data di adozione del PGT, sono stati trasformati ai fini abitativi in attuazione delle disposizioni regionali in materia. m. le autorimesse da edificarsi fuori terra di pertinenza di edifici esistenti, nei limiti previsti per la verifica dei posti auto. n. le intercapedini perimetrali. Per le intercapedini si precisa quanto segue: Le intercapedini perimetrali di larghezza massima di 1,20 m. coperte con grigliati, o dotate di bocche di lupo sono escluse anche dal calcolo della S.N.R. (superficie non residenziale). Le intercapedini perimetrali di larghezza superiore a 1,20 m. coperte con grigliati, o dotate di bocche di lupo sono computate nel calcolo della S.N.R. (superficie non residenziale). Le intercapedini perimetrali di qualsiasi larghezza coperte con soletta piena sono sempre computate nel calcolo della S.N.R (superficie non residenziale). 3. La superficie lorda di pavimento degli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, corrisponde a quella legittimamente autorizzata riferita alle modalità di calcolo allora vigenti ovvero, nel caso di edifici per i quali non sia documentabile il titolo autorizzativo, alla SLP calcolata con le modalità di cui al presente Art. 8. La SLP degli edifici esistenti alla data di adozione del PGT, comprende le parti oggetto di condono edilizio. 4. Nel caso di piani interrati e seminterrati vanno computate le superfici adibite a laboratori, uffici, sale di riunione, locali agibili con permanenza di persone. 5. La verifica degli indici edificatori, in caso di nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamenti, non può prescindere dal computo di quanto già esiste sul lotto alla data del 07/02/2008 (data di avvio del procedimento per la redazione del P.G.T.), riferita ad atti di asservimento depositati in Comune ovvero trascritti nei pubblici registri immobiliari, considerando altresì la capacità edificatoria eventualmente ceduta a proprietari confinanti a mezzo di apposite convenzioni costitutive di servitus non aedificandi, appositamente trascritte nei pubblici registri immobiliari. 6. E’ ammessa la cessione della potenzialità edificatoria a proprietà anche non confinanti o prospettanti, appartenenti al medesimo ambito urbano definito dal PR, a condizione che la convenzione notarile costitutiva della relativa servitus non aedificandi sia regolarmente trascritta nei pubblici registri immobiliari e depositata presso gli uffici comunali. i n g. F r a n c o L u r a s c h i s e d e o p e r a t i v a: a r c h. D o n a t e l l a C a t t a n e o v i a D e N o t a r i s, 2 a r c h. F r a n c e s c a P o r f i r i VenegonoS uperiore-VA t e l. 0 3 3 1 8 5 8 6 1 9 e-m a i l: a v v. D i e g o G r a n a t a [email protected] 5